Statuto Nazionale

Statuto Nazionale Associazione A.I.P.P.I. E.T.S.

(Allo Statuto Nazionale dell’Atto Costitutivo dell’Associazione del 13-7-1982 sono state apportate delle modifiche approvate nelle Assemblee Straordinarie fino al 8-11-2020)

 

ART. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata: "Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia dell'Adolescenza e della Famiglia (A.I.P.P.I.) E.T.S." che opera nel campo della psicoterapia con bambini, adolescenti e genitori. L’AIPPI E.T.S. si ispira nel suo orientamento scientifico alle linee di sviluppo teorico clinico fondato sul pensiero di Freud, Klein, Bion e sugli sviluppi successivi.

ART. 2 Sede

a) La sede legale dell’Associazione è in Roma, Via Alessandria 130. La variazione d’indirizzo, che potrà essere deliberata dall’Assemblea, non costituisce modifica dello Statuto.

b) L’AIPPI E.T.S. può articolarsi in diverse sedi denominate Sedi Locali. Ogni sede svolge proprie funzioni scientifiche, cliniche, formative, amministrative e finanziarie, nell’ambito delle linee programmatiche dell’Associazione all’interno di un modello unitario.

ART. 3 Finalità

L’Associazione AIPPI E.T.S. non ha fini di lucro; esercita in via principale l'attività aventi ad oggetto educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e pertanto:

a) promuove e favorisce lo sviluppo delle conoscenze psicoanalitiche nel campo dell’infanzia, dell’adolescenza, della famiglia; promuove studi e ricerche nel campo della psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva; organizza corsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali che operano nel campo dello sviluppo e della salute dei bambini, degli adolescenti e dei genitori;

b) organizza e gestisce la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, modello Tavistock, secondo le normative del MIUR;

c) promuove e favorisce la ricerca, la divulgazione e lo scambio di esperienze professionali nel campo della Psicoterapia Psicoanalitica dell’infanzia dell’adolescenza e della famiglia attraverso pubblicazioni e l’organizzazione di corsi, seminari e convegni anche a carattere multidisciplinare;

d) persegue esclusivamente gli scopi della formazione continua in sanità e svolge attività nell’ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM) e persegue la ricerca scientifica nell’ambito dell’esercizio della psicoterapia psicoanalitica e cura il mantenimento degli standards professionali dei Soci;

e) promuove attività di aggiornamento e di formazione per il personale educativo e/o il personale scolastico particolarmente negli ambiti degli apprendimenti, della dispersione scolastica, dei bisogni individuali e sociali dello studente, dell’inclusione scolastica e sociale, della gestione della classe e delle problematiche relazionali;

f) promuove e favorisce il confronto e lo scambio collaborativo con le altre associazioni in particolar modo dell’area psicoanalitica in ambito nazionale ed internazionale;

g) promuove e favorisce l’attività nell’ambito della psicologia sociale e del sostegno alla marginalità;

h) l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse fatta salva la formazione continua in medicina (ECM);

i) l'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 4 Soci

I Soci sono medici o psicologi che esercitano attività di psicoterapia psicoanalitica con bambini, adolescenti e famiglie e sono distinti in Fondatori, Onorari, Associati e Ordinari:

a) sono Soci Fondatori coloro che sono elencati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione;

b) sono Soci Onorari coloro che vengono designati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale, tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della Psicoanalisi dell’età evolutiva per meriti scientifici e professionali;

c) Sono Soci Associati coloro che essendosi qualificati presso la Scuola di Specializzazione dell’AIPPI E.T.S. o presso la Tavistock Clinic di Londra, abilitati, nel secondo caso, all’esercizio della psicoterapia in Italia ne abbiano fatto richiesta al Presidente e abbiano ottenuto l’approvazione della Assemblea Ordinaria e che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta;

d) sono Soci Ordinari i Soci Fondatori e coloro che dopo almeno cinque anni dall’associatura fanno richiesta di ordinariato al CND secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale art. A2.

e) Eventuali richieste di associatura di psicoterapeuti di analoga formazione verranno valutate caso per caso dal Comitato Esecutivo Nazionale e approvate dall’Assemblea.

f) Vengono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma c.

Art. 5

I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e dichiarare l’eventuale insorgere di eventuali conflitti di interesse al Presidente.

Art. 6 Perdita e sospensione della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio avviene per:

a) dimissioni;

b) decadenza dopo un anno di morosità salvo esplicita richiesta di rateizzazione (vedi Regolamento);

c) incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione o in caso di conflitto di interesse non dichiarato;

d) accertata grave violazione della deontologia professionale; e) sospensione della qualità di Socio (vedi art. B2 Regolamento Nazionale).

Per i casi c) e d) è necessaria la delibera dell’Assemblea Ordinaria, su parere dei Probiviri.

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Segretario Scientifico Nazionale;

d) il Comitato Scientifico;

e) il Tesoriere;

f) il Direttore della Scuola di Specializzazione dell'AIPPI E.T.S.;

g) il Comitato nazionale dei Didatti (C.d.D);

h) il Comitato Esecutivo Nazionale;

i) il Collegio dei Probiviri;

l) l'organo di controllo e revisore legale dei conti.

Art. 8 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l’organo deliberante dell’AIPPI E.T.S. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 9 Assemblea Ordinaria

Partecipano all'Assemblea i Soci Associati e Ordinari, in regola con il versamento delle quote associative. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, e quindi il Presidente, il Segretario Scientifico Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i tre consiglieri del Comitato Esecutivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Direttore della Scuola di Specializzazione, il Comitato Nazionale dei Didatti;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’A.I.P.P.I. E.T.S.;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza dell’Assemblea dei Soci sopra previsto dall’art. 8;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza;

i) delibera sulle modificazioni del Regolamento Nazionale e le sue eventuali modifiche;

l) delibera sulle modificazioni del Regolamento della Scuola di Specializzazione e le sue eventuali modifiche;

m) delibera sulle linee programmatiche dell'attività dell’Associazione;

n) delibera la costituzione di Sedi Locali promossa dai Soci sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale;

o) nomina i Soci onorari, su proposta del Comitato Esecutivo;

p) approva l'ammissione di coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano fatta richiesta di associatura e ordinariato

q) delibera l'esclusione di Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;

r) ratifica la decadenza o dimissione dei Soci stessi.

Convocazioni e Presidenza

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno solare o comunque quando ne è fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun Socio almeno 20 (venti) giorni prima della riunione mediante una delle seguenti modalità: telegramma, messaggio fax, posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere oltre al giorno, l'ora ed il luogo della seduta, anche l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In casi eccezionali l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla Sede dell'Associazione, purché in locale idoneo nel territorio del Comune di Roma. Nei casi ritenuti opportuni dal Comitato Esecutivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti in riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Scientifico Nazionale o dal Consigliere più anziano di età. Spetta al Presidente della riunione constatare la valida costituzione dell'Assemblea e incaricare il Segretario della redazione del verbale.

Costituzione - Deliberazioni e maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari e Associati, ed in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari e Associati. Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro Socio Ordinario o Associato. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese col voto della maggioranza relativa dei Soci Ordinari e Associati presenti e rappresentati per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni hanno luogo con voto palese, ma per le delibere riguardanti elezioni a cariche istituzionali, ammissioni o esclusioni di Soci Ordinari o Associati la votazione avverrà a scrutinio segreto. Verbali Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate dal verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi. Il verbale viene trascritto su apposito libro dei verbali con pagine preventivamente numerate.

Art. 10 Assemblea Straordinaria

Partecipano all'Assemblea Straordinaria i Soci Ordinari e Associati, in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Socio che partecipa all'Assemblea può rappresentare, con delega scritta, solo un Socio Ordinario o Associato. Spetta all'Assemblea Straordinaria:

a) Deliberare le eventuali modifiche dello Statuto

b) Deliberare lo scioglimento di una Sede Locale

c) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione dell’Associazione;

d) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

Convocazioni e Presidenza

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, o comunque quando ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci Ordinari e Associati. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione spedito a ciascun Socio almeno 30 giorni prima della riunione mediante una delle seguenti modalità: telegramma, messaggio fax, posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere oltre al giorno, l'ora ed il luogo della seduta, anche l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In casi eccezionali l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla Sede dell'Associazione, purché in locale idoneo nel territorio del Comune di Roma. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Scientifico Nazionale o dal Consigliere più anziano di età. Spetta al Presidente della riunione constatare la valida costituzione dell'Assemblea e incaricare il Segretario della redazione del verbale.

Costituzione - Deliberazioni e maggioranze

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari e Associati in prima convocazione e con la presenza di 1/2 (metà) dei Soci Ordinari e Associati in seconda convocazione; delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari e Associati presenti e rappresentati per delega. Ogni Socio che partecipa all'Assemblea può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro Socio Ordinario o Associato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari e Associati presenti o rappresentati per delega.

Verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate dal verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi. Il verbale viene trascritto su apposito libro dei verbali con pagine preventivamente numerate.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è Socio Ordinario eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio. Non deve avere subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Società o dell’Associazione. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio

b) ha la responsabilità del perseguire i fini associativi e l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali e della conformità degli Statuti e dei Regolamenti delle Sedi Locali con quelli Nazionali.

c) il Presidente assieme al Comitato Esecutivo Nazionale attua le linee programmatiche dell’Associazione proposte dall’Assemblea e ne coordina l’attuazione nell’articolazione delle tre sedi.

d) ha i poteri di ordinaria amministrazione

e) convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ed il Comitato Esecutivo Nazionale e presenta la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione

f) è membro di diritto del Comitato Nazionale dei Didatti (CND)

g) partecipa alle iniziative editoriali alle quali aderisce l’A.I.P.P.I. E.T.S.

Il Presidente può delegare un componente del Comitato Esecutivo a rappresentarlo nel compimento di uno o più atti. In caso di momentanea impossibilità a svolgere le sue funzioni, queste possono essere esercitate da un componente del Comitato Esecutivo designato dallo stesso C.E.

Art. 12 Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico Nazionale è un Socio Ordinario eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio. Propone il programma di tutte le attività scientifiche nazionali dell’Associazione al C.E. Organizza le attività medesime in collaborazione con i Segretari Scientifici delle Sedi Locali. Redige la relazione annuale da presentare all’Assemblea Ordinaria è tenuto alla pubblicazione dell’attività scientifica sul sito web dell’Associazione mantenendolo aggiornato costantemente. Partecipa alle attività editoriali alle quali aderisce l’AIPPI E.T.S..

Art. 13 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (CS) coordina, organizza e promuove l’attività scientifica dell’Associazione. È costituito dal Segretario Scientifico Nazionale, che lo presiede, dai Segretari Scientifici delle Sedi Locali e dal Presidente. Il Comitato Scientifico effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte dalla AIPPI E.T.S. a livello nazionale e della produzione tecnico-scientifica ad esse correlata, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 14 Tesoriere

Il Tesoriere Nazionale è un Socio Ordinario eletto dall’Assemblea Ordinaria, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio. Il Tesoriere è custode delle risorse finanziarie dell'Associazione che gestisce secondo le indicazioni del Presidente e/o del Comitato Esecutivo, in linea con le previsioni di bilancio. Egli cura le operazioni contabili dell’Amministrazione, la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori; redige il progetto del Bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e lo propone al Comitato Esecutivo e all’Assemblea per l’approvazione; riscuote le quote sociali. È tenuto alla pubblicazione sul sito dell’Associazione dei bilanci consuntivi, preventivi e degli incarichi retribuiti approvati dall’organo competente. In collaborazione con il Direttore della Scuola di Specializzazione dell’A.I.P.P.I. E.T.S. stabilisce le quote annuali di iscrizione alla S. di S. dell’A.I.P.P.I. E.T.S., il costo annuale del Corso e le tariffe relative agli insegnamenti. Redige e presenta la rendicontazione dei costi della S.d.S. da inserire nel Bilancio dell’Associazione. Al Tesoriere vengono, di consueto, delegati poteri di ordinaria amministrazione da esercitare anche con firma singola, specie per la normale operatività con gli istituti di credito.

Art. 15 Direttore della Scuola (D.d.S.)

Il Direttore della Scuola di Specializzazione (S. di S.) è un Socio Didatta eletto dalla Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Non deve avere subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Società o dell’Associazione. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile in modo consecutivo soltanto per un altro biennio. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale della Scuola di Specializzazione presso il MIUR e la responsabilità del rispetto del Regolamento della stessa;

b) è responsabile delle scelte formative e politiche della Scuola di Specializzazione coerentemente con le linee programmatiche associative;

c) svolge attività promozionali per la scuola;

d) convoca e presiede il Comitato Nazionale dei Didatti almeno due volte l’anno anche su proposta del Presidente e/o su proposta di almeno tre membri del Comitato Nazionale dei Didatti;

e) propone i docenti dei Corsi di Specializzazione al Comitato Nazionale dei Didatti;

f) presenta all’Assemblea Ordinaria la relazione annuale sulla attività didattica e formativa della Scuola.

Art. 16 Comitato Nazionale dei Didatti (C.N.D.)

Il Comitato Nazionale dei Didatti è composto dal Presidente dell’A.I.P.P.I. E.T.S., dal Direttore della S.d.S., e da cinque Soci didatti eletti dall’Assemblea Ordinaria. I membri del Comitato Nazionale dei Didatti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente, mantenendo la stessa funzione, soltanto per un altro biennio. Il Comitato Nazionale dei Didatti ha le seguenti funzioni:

a) elabora le linee programmatiche didattiche e scientifiche dei Corsi coerentemente con il modello teorico della Scuola di Specializzazione;

b) sottopone all’approvazione del C.E. l’apertura di un nuovo Corso di Specializzazione;

c) nomina il Coordinatore del Corso di Specializzazione della Sede Centrale e ratifica l’elezione dei Responsabili delle Scuole delle Sedi Periferiche;

d) nomina i docenti dei Corsi di Specializzazione su proposta del D.d.S.;

e) conferisce al candidato la qualifica di Psicoterapeuta per bambini, adolescenti e genitori al termine del ciclo formativo;

f) conferisce al candidato la qualifica di membro Ordinario;

g) conferisce al candidato la qualifica di membro Didatta;

h) propone eventuali modifiche al Regolamento Nazionale della Scuola di Specializzazione da presentare al C.E. e all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione.

Art. 17 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) esercita l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; è formato da sette membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari: il Presidente, il Segretario Scientifico, il Tesoriere, il Direttore della Scuola di Specializzazione e tre Consiglieri. I membri del Comitato Esecutivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente, mantenendo la stessa funzione, soltanto per un altro biennio. Tutti i suoi membri non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell'associazione. Il CEN convoca periodicamente i Segretari delle Sedi Locali. Il Comitato esecutivo può delegare per il compimento di atti determinati o categorie di atti, uno o più membri del Comitato stesso. Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno ed ha le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno nella prima riunione di insediamento il Segretario estensore dei verbali delle riunioni e delle Assemblee, responsabile della loro distribuzione a Soci con particolari funzioni e responsabile del Libro dei Verbali;

b) attua le linee programmatiche proposte dall’Assemblea e ne coordina l’attuazione nell’articolazione delle tre sedi;

c) approva il programma del Segretario Scientifico e lo propone all’Assemblea per la ratifica finale;

d) predispone il Bilancio dell’A.I.P.P.I. E.T.S., con separata evidenziazione dei conti della S.diS., presentato dal Tesoriere e lo propone all’Assemblea per l’approvazione;

e) valuta l’istituzione di un nuovo Corso di Specializzazione su proposta del D.d.S.;

f) propone all’Assemblea nuovi Soci onorari, sentito il parere del Comitato dei Didatti;

g) propone all'Assemblea la costituzione di nuove Sedi Locali;

h) nomina i componenti delle commissioni incaricate delle eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali;

i) predispone il Regolamento Nazionale e le sue eventuali modifiche e lo propone all’approvazione dell’Assemblea per la ratifica finale;

j) predispone il Regolamento della S.d.S. dell’A.I.P.P.I. E.T.S. e le sue eventuali modifiche e lo presenta alla Assemblea per la ratifica finale;

k) conferisce ai Soci incarichi specifici per l’Associazione, indicando obiettivi, limiti e tempi;

l) conferisce a singoli Soci l’incarico di rappresentare l’Associazione presso organismi nazionali e internazionali;

m) valuta le proposte editoriali e le iniziative di promozione

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Soci presenti aventi diritto di voto; in caso di parità si dà prevalenza al voto espresso dal Presidente. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono riportate nel verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi e trascritto su apposito libro dei verbali. Qualora prima della scadenza vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del C.E. si procederà alla loro sostituzione seguendo la graduatoria della lista dei Soci non eletti. I membri del C.E. nominati come sopra, decadono dall'incarico alla stessa scadenza degli altri componenti del Comitato Esecutivo. I periodi di interim vengono computati quanto un quadriennio indipendentemente dalla loro durata.

Art. 18 Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Viene interpellato in caso di controversia sorta in seno all'Associazione; esprime un parere in relazione a problemi inerenti gli Art. 5 e 6 e lo sottopone all'Assemblea.

Art. 19 Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Quando è per legge obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone aventi (ovvero: da una sola persona avente) i requisiti di legge e nominati (ovvero: nominato) annualmente dalla assemblea degli associati. L’organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Ove obbligatorio per legge, l’assemblea degli associati procede alla nomina di un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito Registro.

Art. 20 Libri dell’associazione

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura del Comitato Esecutivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura del Comitato Esecutivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo a propria cura e, ove nominato, dell’organo di controllo, a cura dello stesso.

Scuola di Specializzazione dell’AIPPI E.T.S.

Art. 21

La Scuola di Specializzazione dell’AIPPI E.T.S. (S.d.S.) organizza e gestisce Corsi di Specializzazione per l’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta per bambini, adolescenti e genitori conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi. I Corsi di Specializzazione hanno durata almeno quadriennale.

Art. 22 Ammissione

Per chiedere l'ammissione alla S.d.S. dell’AIPPI E.T.S. occorre:

a) un diploma di laurea in Medicina-Chirurgia o in Psicologia;

b) l’iscrizione agli Albi Professionali dei Medici-Chirurghi o degli Psicologi;

c) una psicoanalisi individuale con frequenza almeno trisettimanale con uno psicoterapeuta che segua un modello psicoanalitico compatibile con quello dell’Associazione e che sia dell’I.P.A. o dell’A.I.P.P.I. E.T.S. (secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale);

d) il possesso dei requisiti descritti nel Regolamento della S.d.S.

Art. 23 Patrimonio

Per il conseguimento delle proprie finalità formative la Scuola di Specializzazione utilizza le quote di iscrizione e di frequenza degli studenti oltre ad eventuali altri finanziamenti. Il Tesoriere redige una rendicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite della S.d.S. da inserire nel Bilancio dell’Associazione per la relativa approvazione.

Art. 24 Regolamento della Scuola di Specializzazione

Le modalità di funzionamento della S.d.S. sono stabilite da un apposito Regolamento.

Sedi Locali

Art. 25

Le Sedi Locali sono costituite come entità giuridiche autonome, dotate di propria autonomia fiscale e amministrativa, e sono tenute a svolgere funzioni scientifiche, cliniche e formative nell'ambito delle linee programmatiche dell'Associazione Nazionale. Le Sedi Locali non hanno fini di lucro.

Art. 26

I Soci dell'Associazione Nazionale (A.I.P.P.I. E.T.S.) sono iscritti alla Sede Locale più vicina territorialmente. Su richiesta possono rinunciare alla Sede di appartenenza e optare per l’iscrizione ad un’altra Sede Locale. I Soci dell’AIPPI E.T.S. possono essere iscritti ad una sola Sede Locale. I Soci dell’AIPPI E.T.S. che vengono esclusi dall’Associazione Nazionale perdono il requisito essenziale per essere Soci di una Sede Locale.

Art. 27 Costituzione

I requisiti per costituirsi come S.L. sono:

a) la disponibilità di una sede ufficiale come sede legale della Sede Locale;

b) la presenza di un minimo di dieci Soci Ordinari o Associati dell’A.I.P.P.I. E.T.S.;

c) l’approvazione della costituzione come S.L. da parte della Assemblea Nazionale dei Soci.

Art. 28 Organi delle S.L.

Organi delle Sedi Locali sono:

a) Assemblea dei Soci

b) Comitato Esecutivo

Art. 29

Il Comitato Esecutivo della Sede Locale è composto da:

a) il Segretario

b) il Segretario Scientifico

c) il Tesoriere

d) il Responsabile del Corso di Specializzazione ove presente

e) il Direttore del Centro Clinico ove presente

f) Responsabile dei Master (O.T.) ove presenti

g) Consiglieri

Art. 30

Le norme di funzionamento degli Organi Locali sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

Art. 31 Scioglimento della Sede Locale

Lo scioglimento della Sede Locale può essere deliberato o dall’Assemblea Straordinaria della Sede Locale o dall’Assemblea Nazionale. In questo secondo caso la deliberazione risulta valida con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari e Associati presenti o rappresentati per delega. L’Assemblea stessa dovrà nominare tra i Soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di competenza.

Norme finali

Art. 32 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

Art. 33 Fondo associativo - Quote associative - Esercizio finanziario

Per il conseguimento delle proprie finalità associative, l’Associazione può avere beni mobili ed immobili ed è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo autonomo, formato da:

a) quote sociali annuali e contribuzioni particolari;

b) donazioni e lasciti di enti o privati;

c) eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Le eccedenze di Bilancio verranno accantonate in un apposito fondo. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa (comprensiva della quota dell’Associazione Nazionale e della quota delle Sedi Locali) viene fissata ogni anno dall'Assemblea Ordinaria. Le modalità e le scadenze per il versamento della quota associativa sono stabilite dal Comitato Esecutivo. L'esercizio finanziario dell'A.I.P.P.I E.T.S. inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente e sottoposto all’approvazione dell’assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34 Scioglimento

L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà nominare tra i Soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di competenza e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell’art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge. La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall’assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell’associazione.

Art. 35

Per quanto non specificato dal presente Statuto si rimanda al Regolamento Nazionale e al Regolamento della Scuola di Specializzazione.

 

 

 

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