Resoconto del seminario: La Deontologia nella nostra professione. di M.Vittoria Usai

                                                                                                            

“LA DEONTOLOGIA NELLA NOSTRA PROFESSIONE”.

Resoconto del seminario svoltosi il  05.10.2019  presso l’A.I.P.P.I. di Roma 

A cura di Maria Vittoria Usai

 

Sabato 5 Ottobre si è svolto nella sede dell’AIPPI di Roma il Seminario dal titolo “La deontologia nella nostra professione” condotto dalla dottoressa Luigia Landi, docente Aippi che nel corso della sua esperienza professionale nell’ambito della sanità pubblica e privata, si è occupata ed ha approfondito i temi della deontologia professionale e del diritto di famiglia.

Con il suo intervento ha proposto di esplorare attraverso le esperienze professionali e la lettura dei codici, l’evoluzione e l’applicazione delle normative riguardanti la professione di  Psicologo e Psicoterapeuta, evidenziando insidie e complessità, fornendo ai partecipanti strumenti di riflessione e tutela professionale.

I temi in programma:

-Applicazione del Codice Deontologico degli Psicologi alla professione, nelle sue varie articolazioni (Principi Generali dall’art.1/21; rapporti con l’utenza e con la committenza dall’art.22/32; Rapporti con i colleghi dall’art.33/38; Rapporti con la Società dall’art.39/40)

-Consenso informato minori e adulti all’Assessment o Psicoterapia (studio dei modelli più appropriati)

-Raccomandazioni relative alle attività dello Psicologo nella scuola

-Regole ordinistiche e procedimenti disciplinari.

Particolare attenzione è stata posta ai temi che riguardano la presa in carico delle persone “minorenni” alla luce delle norme relative all’affidamento e all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Sono state illustrate le principali norme e discusso con i partecipanti materiale clinico inerente il tema.

La dottoressa Landi ha inizialmente dato un quadro della situazione Ordinistica ed ha  spiegato come la Legge istitutiva della Professione dia linee generali valide a livello nazionale, ma la loro applicazione e declinazione avvenga a livello locale per ogni Ordine Regionale, che stabilisce i propri regolamenti a seconda dei rispettivi orientamenti politici. Per esempio alcuni Ordini Regionali hanno un forte orientamento all’ambito della Psicologia Giuridica e Forense e ne approfondiscono i temi, altri Ordini Regionali hanno privilegiato, attraverso linee guida ad hoc, temi quali il Segreto Professionale o il Consenso Informato nella Consultazione e Psicoterapia del minore.

Rispetto alla cornice legislativa oltre alla Legge n.56/89 che ha istituito la Professione di Psicologo, la dottoressa Landi ha segnalato un'altra importante novità legislativa che ha riguardato la Professione: il Decreto Lorenzin del 2017. Con questa legge lo Psicologo è entrato a far parte delle Professioni Sanitarie. Lo stesso Decreto ha individuato nel Ministero della Salute, l’autorità competente nella vigilanza delle Professioni e dei relativi Ordini, riordinando all’interno di un'unica Istituzione, una situazione che in passato si presentava frammentata tra diverse competenze Ministeriali: Giustizia, Istruzione e Interno.

Dopo aver tracciato la cornice di riferimento si è passati ad analizzare nel dettaglio alcuni articoli della Legge n. 56/89 e del Codice Deontologico su cui si è riflettuto e discusso con i presenti.

 

Legge n. 56/89

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo

  1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

 Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo

  1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. 2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il Codice Deontologico  negli articoli che vanno dall’ 1 al 21 recita i suoi Principi Generali.

L’Articolo 1 prevede che quanto previsto dallo stesso Codice debba essere conosciuto dal professionista. La sua mancata conoscenza o ignoranza non esime dall’azione disciplinare, anche qualora le prestazioni vengano effettuate a distanza, via internet o tramite qualsiasi mezzo elettronico o informatico.

L’Art.3 ricorda la necessità dell’aggiornamento professionale e della formazione continua. A tale proposito la dottoressa Landi ricorda che tale obbligo fino ad oggi riguardava solo la Dirigenza sanitaria all’interno delle strutture pubbliche, dal 2020 riguarda tutti gli psicologi anche coloro che esercitano privatamente.

Gli specializzandi non hanno l’obbligo di acquisire gli ECM fino a che sono all’interno del percorso di formazione.

L’Art.4 che ricorda l’obbligo al rispetto della dignità e autodeterminazione degli utenti e il divieto ad operare ogni tipo di discriminazione, ricorda anche che in tutti i casi in cui committente e destinatario dell’intervento di sostegno o psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dello stesso.

L’Art. 11 Ricorda l’obbligo del segreto professionale. Ad esso è possibile derogare nel caso questo possa andare a beneficio del paziente e sempre con il suo consenso.

Nei suoi artt. dal 22 al 32 il Codice regola i rapporti con l’utenza e la committenza. Una particolare attenzione merita l’art. 24 relativo alla chiarezza del contratto terapeutico e che prevede l’ottenimento del consenso informato.

Questo deve riguardare anche gli aspetti di durata e di costo del trattamento che nel nostro modello di intervento possono essere più difficoltosi da prevedere in anticipo.

Per quanto riguarda la durata, non potendola prevedere con precisione, si può indicare la frequenza degli incontri, spiegando come la conclusione sia frutto di un accordo tra terapeuta e paziente, che verrà raggiunto insieme nel corso della terapia e a seconda del suo andamento.

L’obbligo di presentare un Preventivo Economico può essere assolto indicando il costo della singola seduta.

Per quanto riguarda la conclusione della terapia il codice prevede che il paziente possa interromperla in ogni momento  senza preannunciarlo al terapeuta, ma questo, soprattutto nella terapia infantile, dovrebbe essere evitato. Si può inserire all’interno della dichiarazione di Consenso al trattamento del minore, la necessità di avere qualche giorno a disposizione per la conclusione e i saluti, nel caso venga espressa la decisione di interrompere.

L’art.31 del Codice è quello che nello specifico tratta della prestazione professionale rivolta a persona minorenne o interdetta. In questo caso il Consenso Informato va richiesto a chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria.

Nel caso tutti e due i genitori esercitino la responsabilità genitoriale il consenso deve essere sempre richiesto ad entrambi. Se è stata decretato un  esercizio esclusivo della Responsabilità genitoriale per uno dei genitori, quello interessato dalla decisione del tribunale deve comunque essere informato dell’inizio del trattamento in quanto vigila sull’operato dell’altro genitore. Se invece tale esercizio è stato dichiarato decaduto non è necessario informare.

Anche nel caso di separazione della coppia, entrambi i genitori devono esprimere il proprio consenso alla terapia del minore.

Se uno dei due genitori non dovesse essere d’accordo, l’altro, tramite il proprio avvocato, può fare istanza al Tribunale Ordinario affinché venga considerata e valutata la propria volontà che il figlio effettui un percorso psicologico.

Nel caso in cui entrambi i genitori non esprimano il consenso alla terapia del minore e lo psicologo ritenga che questo arrechi danno al suo benessere psico-fisico, può esso stesso fare istanza al Tribunale dei Minori, per portarlo a conoscenza di una possibile situazione di pregiudizio per il minore.

 Il Tribunale per i Minorenni è l’autorità giudiziaria competente in tutti i casi di Tutela dei diritti del Minore, per le altre questioni è competente il Tribunale Ordinario.

Nella parte del Codice relativa ai rapporti con i colleghi (artt.33/38) con l’art. 34 ci si sofferma a riflettere sulle modalità di comunicare e condividere le proprie conoscenze e tecniche  all’interno della comunità scientifica.  Questo pone il problema di tutelare la riservatezza dei pazienti e garantirne l’anonimato nel pubblicare materiale clinico. La dottoressa ricorda la necessità di ottenere una liberatoria anche per utilizzare i protocolli di eventuali TEST somministrati.

Tale obbligo va rispettato anche nella registrazione e conservazione del materiale clinico (cartella del paziente) anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici anche se è ad esclusivo uso dello psicologo e non è considerato un documento formale.

La conservazione ha anche essa delle modalità e dei tempi specifici che sono differenti a seconda che si operi in un contesto pubblico o privato ed è finalizzata a provare l’esatto adempimento della idonea diligenza professionale, rispetto alla prestazione commissionata (cfr. indicazioni dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia). Viene consigliato  un periodo di conservazione di almeno 10 anni perché questo è il termine per la  prescrizione dell’azione di risarcimento del danno per responsabilità professionale.

La dottoressa ha ricordato che spesso le Assicurazioni Professionali obbligatorie che coprono la Responsabilità Civile e Penale, non prevedono copertura per le spese amministrative che si dovrebbero sostenere in caso di azioni disciplinari.

ESERCITAZIONE.

Nella seconda parte della giornata viene proposta una esercitazione con la presentazione di alcune situazioni tipo che si possono incontrare nella attività clinica. Attraverso la discussione in gruppo sono state affrontate le tematiche più complesse per le decisioni dello Psicologo/Psicoterapeuta, come ad esempio l’acquisizione del consenso informato per persone minorenni in situazioni particolari quali: affido pre-adottivo, separazioni conflittuali, sospensioni dalle responsabilità genitoriali.

 

 

 

29/12/2019

Centri Clinici AIPPI

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